Lavoro domestico
La casa rappresenta il contenitore nel quale custodiamo gelosamente i nostri affetti. In quest’ottica il Rapporto di Lavoro Domestico, rappresenta, tra le varie tipologie di lavoro, la più delicata sia per le modalità di esecuzione che per il luogo della prestazione: la propria abitazione.
Per la sua peculiarità diventa quindi necessario operare le giuste valutazioni sia per quanto attiene l’individuazione della risorsa da avviare, che per quanto attiene la sua connotazione giuridica.
Secondo la legge 2 aprile 1958, n. 339, è colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, etc.), sia con mansioni generiche.
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Il lavoro domestico può avere modalità di svolgimento diverso:
- a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante): qualora la risorsa lavorativa abiti presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell’alloggio;
- a mezzo servizio: qualora la risorsa lavorativa presti, presso la stessa famiglia, servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando il servizio non e’ uniforme in tutti i giorni della settimana;
- ad ore – qualora la risorsa lavorativa presti la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
Lo Studio Latella
le famiglie datori di lavoro domestico nella gestione del rapporto di lavoro con colf e badanti.
espletare tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente, quali ad esempio l’elaborazione della busta paga mensile.
Al riguardo si evidenzia che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale Domestico statuisce che:
“Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore”.
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Possono essere assunti come lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio:
- COLF
- Assistenti familiari o baby sitter
- Governanti, camerieri, cuochi ecc..
- Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari)
- Oppure presso caserme e comandi militari
- Presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani – il cui fine è prevalentemente assistenziale