TFR non versato al Fondo di Tesoreria INPS: le Sezioni Unite chiariscono i diritti del lavoratore

Le quote di TFR che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di Tesoreria INPS, ma non ha effettivamente trasferito, restano un credito retributivo del lavoratore. Il datore insolvente conserva l’obbligo di corrisponderle e il lavoratore può chiederne l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26356, depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2026, risolvendo il contrasto sulla natura delle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 e soggette al versamento al Fondo di Tesoreria.

La questione esaminata dalla Cassazione

Il Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, riceve le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare dai datori di lavoro tenuti al versamento, in linea generale quelli con almeno cinquanta dipendenti. Il Fondo è gestito dall’INPS per conto dello Stato.

Il dubbio riguardava le conseguenze dell’omesso versamento quando l’azienda diventa insolvente. Secondo una diversa lettura, la quota maturata presso il Fondo avrebbe natura previdenziale e il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all’INPS. Le Sezioni Unite hanno invece ricondotto il TFR alla sua natura di retribuzione differita, anche quando la legge ne prevede il versamento al Fondo di Tesoreria.

Il datore di lavoro resta obbligato per le quote non versate

La Corte ha chiarito che il Fondo di Tesoreria eroga la quota di TFR corrispondente ai versamenti effettivamente ricevuti. Se il datore di lavoro omette il trasferimento, il lavoratore conserva quindi il proprio credito nei confronti dell’azienda: il datore non è un semplice intermediario incaricato di pagare per conto dell’INPS e non perde la titolarità dell’obbligo.

In caso di liquidazione giudiziale, il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo. La Cassazione ha inoltre precisato che il Fondo di Garanzia INPS può intervenire, ricorrendone i presupposti, dopo l’accertamento del credito nella procedura concorsuale e nei limiti dell’importo ammesso. Il suo ruolo si coordina con quello del Fondo di Tesoreria: non copre una quota già effettivamente versata a quest’ultimo.

Cosa comporta la pronuncia per lavoratori e imprese

La decisione chiarisce che l’omissione contributiva del datore non trasforma il credito del lavoratore in una prestazione previdenziale a carico esclusivo del Fondo di Tesoreria. In un’eventuale controversia con il datore, inoltre, il lavoratore deve provare il rapporto di lavoro, mentre l’effettivo versamento delle quote al Fondo costituisce un fatto che il datore può allegare e documentare per dimostrare l’estinzione, totale o parziale, del proprio debito.

Per le aziende, la sentenza sottolinea l’importanza di riconciliare gli accantonamenti di TFR con i versamenti effettuati all’INPS e con la documentazione paga e contributiva. In caso di crisi o liquidazione giudiziale, la verifica delle quote effettivamente versate diventa essenziale per ricostruire correttamente il credito residuo del lavoratore e gli adempimenti connessi.

Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio sulla natura retributiva del TFR e sulla permanenza dell’obbligo datoriale per le quote non versate; hanno poi rimesso alla Sezione Lavoro l’esame degli altri motivi di ricorso. La pronuncia definisce così il contrasto interpretativo centrale, mantenendo distinta la posizione del lavoratore verso il datore da quella relativa all’intervento del Fondo di Garanzia.

Riferimenti normativi: articolo 2120 c.c.; articolo 1, commi 755-757, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, Legge 29 maggio 1982, n. 297; articolo 2751-bis, n. 1, c.c.

le nostre news