Auto aziendali, fringe benefit: il regime transitorio per il 2025 si amplia
- 14 Agosto 2026
- Studio Latella
- Normativa
L’inquadramento fiscale delle auto aziendali assegnate nel 2025 dipende anche da una data che, a prima vista, potrebbe sembrare secondaria: quando il datore di lavoro ha ordinato il veicolo. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ha infatti ampliato il regime transitorio per includervi alcune auto ordinate entro la fine del 2024 e concesse ai dipendenti durante l’intero 2025. La disposizione è in vigore dal 12 agosto 2026.
Per un approfondimento sulle regole originariamente entrate in vigore dal 2025, è possibile consultare la news sulle nuove regole 2025 per il fringe benefit delle auto aziendali.
Quali auto rientrano nel regime transitorio
Il regime transitorio riguarda due gruppi di veicoli: quelli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Per questo secondo gruppo, il decreto ha esteso la finestra temporale rispetto alla disciplina precedente, che considerava le assegnazioni effettuate soltanto fino al 30 giugno 2025.
Per i veicoli che rientrano in queste condizioni continua ad applicarsi il criterio previgente, fondato sulle emissioni di CO₂. Il valore del benefit si determina applicando al costo chilometrico ACI la percentuale prevista per la fascia emissiva del veicolo. Il regime transitorio resta applicabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione; dopo tale termine, la norma dispone un incremento del valore convenzionale.
Auto assegnate nel 2025 che restano fuori dalla transizione
L’assegnazione avvenuta nel 2025, da sola, non basta per accedere al regime transitorio. Occorre anche che l’ordine del veicolo sia stato effettuato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024. Se questa condizione manca, si applicano le percentuali del nuovo regime: 50% per la generalità dei veicoli, 20% per le ibride plug-in e 10% per le auto esclusivamente elettriche a batteria.
Il calcolo si basa sul costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI e su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente. Il decreto dispone inoltre l’applicazione delle nuove percentuali anche ai veicoli assegnati nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio.
Le verifiche da fare in azienda
Per applicare correttamente le regole, l’azienda dovrebbe ricostruire per ogni veicolo la data dell’ordine, la data di prima immatricolazione e quella di assegnazione al lavoratore. Contratti, ordini d’acquisto e documenti di consegna permettono di verificare se ricorrono i requisiti della transizione e di motivare il criterio utilizzato nel calcolo del fringe benefit.
Il decreto disciplina anche gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, introducendo una specifica maggiorazione dal periodo d’imposta 2026 e regole di raccordo per i veicoli transitori. Di conseguenza, la verifica delle date va affiancata a quella degli eventuali optional, soprattutto quando l’auto è stata assegnata in anni diversi da quello dell’ordine.
Per le assegnazioni del 2025, quindi, la distinzione decisiva è tra veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e veicoli ordinati successivamente. Ricostruire correttamente questa sequenza consente di individuare il criterio applicabile e di gestire gli eventuali adeguamenti del calcolo in busta paga.
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