TFR, dal 1° luglio nuove regole per i lavoratori assunti nel settore privato

Dal 1° luglio 2026 cambia la procedura per scegliere la destinazione del TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato. Le novità, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, riguardano sia chi viene assunto per la prima volta sia chi ha già lavorato e aveva aderito a un fondo pensione con conferimento del TFR. I lavoratori domestici restano esclusi dalla nuova disciplina.

Prima assunzione: 60 giorni per esprimere la scelta

Chi viene assunto per la prima volta come dipendente nel settore privato ha 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere la destinazione del TFR maturando. Può aderire a un fondo pensione, anche diverso da quello individuato dagli accordi collettivi applicati in azienda, oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario presso il datore di lavoro o, quando previsto, presso il Fondo Tesoreria INPS.

Se il lavoratore non esprime una scelta entro il termine, si applica l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi applicabili. Se in azienda sono presenti più fondi, il riferimento è quello con il maggior numero di aderenti, salvo diverso accordo aziendale; in mancanza di un fondo collettivo, opera la forma residuale.

L’adesione automatica comporta, secondo le previsioni contrattuali, il conferimento del TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Quest’ultimo può non versare la propria quota se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. L’adesione decorre dalla data di assunzione: i versamenti effettuati dopo la scadenza dei 60 giorni comprendono anche le quote maturate nel periodo iniziale.

Per chi ha già lavorato conta la scelta previdenziale precedente

In caso di nuova assunzione, occorre verificare la posizione maturata nel precedente rapporto:

  • se il lavoratore aveva scelto di mantenere il TFR in azienda, il nuovo datore continua a mantenerlo secondo la scelta precedente; il lavoratore può comunque modificarla in qualsiasi momento destinando il TFR futuro alla previdenza complementare;
  • se la posizione alimentata dal TFR nel fondo pensione non è stata riscattata integralmente, il lavoratore ha 60 giorni per indicare al nuovo datore a quale forma pensionistica destinare il TFR maturando; in mancanza di una scelta, opera l’adesione automatica;
  • se la posizione nel fondo precedente è stata integralmente riscattata, il nuovo datore mantiene il TFR secondo la scelta precedente, ferma restando la possibilità per il lavoratore di modificarla in qualsiasi momento.

Per i rapporti a termine che cessano prima che siano trascorsi 60 giorni, l’adesione automatica non si perfeziona; resta possibile l’adesione espressa del lavoratore.

Informativa aziendale e modello TFR3

Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili, sul fondo pensione destinatario dell’adesione automatica, sulle alternative disponibili e sui termini per esercitare la scelta. Deve inoltre acquisire le informazioni necessarie per individuare la posizione previdenziale del neoassunto.

Nella fase iniziale di applicazione della nuova disciplina, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione un fac-simile provvisorio del modello TFR3. Il modulo è utilizzabile in attesa dell’adozione del modello ufficiale con decreto interministeriale; la modulistica definitiva sarà oggetto di un successivo aggiornamento.

Riferimento normativo: Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204, e modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005. Per i dettagli operativi, consulta le indicazioni del Ministero del Lavoro sull’adesione automatica e le FAQ ufficiali sulla previdenza complementare.

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