Detassazione degli aumenti contrattuali e del lavoro notturno: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- 25 Giugno 2026
- Studio Latella
- Adempimenti
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, per il solo anno d’imposta 2026, due regimi fiscali agevolati: l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e quella del 15% su specifiche maggiorazioni e indennità connesse al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e a turni.
Per un primo riepilogo delle misure previste dalla legge si può consultare la nostra news sulla detassazione degli aumenti contrattuali e del lavoro notturno nel 2026. Successivamente, con le Circolari n. 2/E del 24 febbraio e n. 3/E del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione delle agevolazioni e il trattamento di alcune voci retributive.
Aumenti da rinnovo: quando si applica l’imposta del 5%
L’aliquota sostitutiva del 5% riguarda gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Il beneficio spetta ai dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 33.000 euro. La legge prevede l’applicazione dell’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.
La Circolare n. 3/E ha chiarito che possono rientrare nell’agevolazione anche gli aumenti di indennità corrisposte mensilmente e legate allo svolgimento della mansione, quando confluiscono nella retribuzione ordinaria: tra gli esempi figura l’indennità di cassa. I chiarimenti riguardano inoltre gli incrementi relativi a ferie, festività soppresse, permessi e gratifica feriale.
L’imposta sostitutiva può applicarsi anche agli aumenti riconosciuti nel 2026 ma riferiti a periodi precedenti al 2024, se previsti da un rinnovo sottoscritto nel triennio 2024-2026. Restano invece escluse le somme una tantum. L’Agenzia ha inoltre affrontato il caso in cui l’incremento contrattuale assorba un superminimo, anche se quest’ultimo non è disciplinato dal contratto collettivo.
Lavoro notturno, festivo e a turni: aliquota del 15%
Per il 2026, l’imposta sostitutiva del 15% si applica, entro il limite annuo di 1.500 euro, alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo e lavoro nei giorni di riposo settimanale, oltre che alle indennità di turno e agli altri emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Il regime interessa i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 40.000 euro. Non rientrano nell’agevolazione i compensi che, anche se denominati maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Restano inoltre ferme le ordinarie regole contributive.
Tra i chiarimenti più rilevanti, l’Agenzia ha precisato che possono beneficiare dell’aliquota agevolata le maggiorazioni per lavoro domenicale, anche se il riposo settimanale è collocato in un giorno diverso. Sono stati ricompresi anche lo straordinario notturno e festivo e, a determinate condizioni, l’indennità di reperibilità anche quando non si verifica una chiamata. Per il part-time verticale, invece, il lavoro supplementare può essere agevolato soltanto se svolto nel giorno di riposo individuato dalle parti.
L’agevolazione richiede inoltre l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro al rapporto. Perciò, la qualificazione della voce retributiva e la verifica della disciplina collettiva applicata sono passaggi essenziali prima di applicare l’imposta sostitutiva.
Verifiche per aziende e lavoratori
Le due agevolazioni hanno presupposti autonomi: cambiano l’aliquota, il limite reddituale e le voci interessate. In sede di elaborazione delle buste paga, il datore di lavoro deve quindi distinguere gli incrementi da rinnovo dalle maggiorazioni per particolari modalità di lavoro e verificare le soglie reddituali riferite al 2025.
Per i lavoratori che nel 2025 hanno avuto più rapporti di lavoro, il reddito complessivo da lavoro dipendente è rilevante per il controllo dei limiti. Se il sostituto d’imposta che applica l’agevolazione non è lo stesso che ha rilasciato la Certificazione Unica relativa all’anno precedente, la legge prevede che il lavoratore attesti per iscritto il reddito conseguito nel 2025.
La Circolare n. 3/E completa il quadro dei chiarimenti sull’applicazione delle misure, ma la verifica deve essere svolta sulle singole voci e sul contratto collettivo applicato. Lo Studio è a disposizione per supportare le aziende nell’analisi dei requisiti e nella corretta gestione delle agevolazioni in busta paga.
le nostre news
-
SIISL, dal 01 dicembre 2026 pubblicazione obbligatoria delle offerte di lavoro per le assunzioni agevolate
20 Ottobre 2026Dal 1° dicembre 2026, per accedere ai benefici contributivi collegati alle assunzioni, i datori di lavoro privati dovranno pubblicare l’offerta di lavoro sul SIISL prima o contestualmente all’assunzione. L’identificativo della posizione dovrà essere indicato nel flusso UNIEMENS, secondo le istruzioni dell’INPS.
-
Digitalizzazione dei documenti di assunzione: via libera, ma con regole diverse per consegna e firma
12 Ottobre 2026Il Ministero del Lavoro chiarisce le regole per consegnare digitalmente i documenti di assunzione e acquisire le dichiarazioni del lavoratore.
-
TFR non versato al Fondo di Tesoreria INPS: le Sezioni Unite chiariscono i diritti del lavoratore
11 Ottobre 2026Le quote di TFR non versate al Fondo di Tesoreria INPS restano un credito retributivo del lavoratore. La Cassazione chiarisce l’obbligo del datore e il diritto all’ammissione al passivo.
-
TFR3, pubblicato il modello definitivo per le assunzioni dal 1° luglio 2026
10 Settembre 2026Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il modello TFR3 definitivo, che sostituisce il fac-simile provvisorio e disciplina le scelte sulla destinazione del TFR per i lavoratori del settore privato assunti dal 1° luglio 2026.
